La domanda di riconoscimento per i prodotti DOP e IGP, che deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali, può essere presentata, di norma, esclusivamente da una organizzazione associativa (non è stabilita una precisa forma giuridica) che riunisca tutti gli operatori interessati che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare allo Stato Membro su cui il territorio è situata la zona geografica.
La domanda deve contenere:
• tutti i fattori di identificazione del prodotto,
• la sua origine storica nel territorio citato nella denominazione,
• il disciplinare di produzione e l’ente terzo di certificazione (fra quelli riconosciuti dal Ministero) al quale è affidato il controllo sulla conformità della produzione al disciplinare stesso.
Il disciplinare.
Per beneficiare di una DOP o di una IGP, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme a un disciplinare di produzione che deve comprendere diversi elementi, tra i quali:
• il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d’origine o l’indicazione geografica;
• la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
• gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario di una delimitata zona geografica;
• la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;
• gli elementi specifici dell’etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti e le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.
Tale disciplinare, pertanto, non solo rappresenta un valido strumento di tutela dei consumatori sostanziandosi in una serie di regole alle quali tutti i produttori devono attenersi in modo tassativo, ma definisce e regola le modalità di realizzazione di un determinato prodotto e la localizzazione geografica della produzione.
Se il prodotto agricolo o alimentare è conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione ottiene l’iscrizione della denominazione nel “registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette” e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Si tenga presente che le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Per “denominazione divenuta generica” si intende il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.
A seguito dell’inoltro della domanda di riconoscimento al Ministero delle politiche agricole e forestali, si apre una procedura che si articola essenzialmente in 3 fasi:
- Istruttoria,
- Comunitaria,
- Ispettiva.
Vediamole da vicino.
Fase Istruttoria:
In questa fase il Ministero:
1. acquisisce il parere della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competenti;
2. verifica la rispondenza della domanda ai requisiti previsti dal Regolamento 510/2006 dell’Unione Europea;
3. se non vi sono difformità con la norma, indice una riunione con l’Organizzazione dei produttori, la Regione (o Provincia autonoma) e la Camera di Commercio per una ulteriore verifica che il disciplinare di produzione risponda effettivamente ad usi leali e costanti così come previsto dal Regolamento della UE;
4. Pubblica la proposta di disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attendendo 30 giorni per accogliere eventuali opposizioni.
Fase Comunitaria:
Terminata positivamente questa fase istruttoria, il Ministero trasmette la domanda alla Commissione dell’Unione Europea, che:
1. ne esamina la conformità al Regolamento 510/2006;
2. in caso di esito favorevole, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale UE attendendo 6 mesi per accogliere eventuali opposizioni.
3. Trascorso tale periodo senza opposizioni, il prodotto ottiene il riconoscimento e viene perciò iscritto nell’apposito Albo comunitario.
Fase Ispettiva:
Una volta che i prodotti hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP, la denominazione deve essere, presso i singoli produttori, costantemente soggetta a:
1. controllo di conformità al disciplinare di produzione, funzione per cui è competente l’ente terzo di certificazione (che, di fatto, vigila anche sulla perfetta affidabilità igienico-sanitaria del prodotto);
2. vigilanza sulla commercializzazione, funzione affidata ai Consorzi di Tutela, organismo rappresentativo dei produttori, che svolge anche le attività necessarie alla promozione e valorizzazione del prodotto DOP o del prodotto IGP sul mercato.
Gli oneri dell’attività di certificazione sono a carico dei produttori che pertanto, in questo modo, decidono di investire per migliorare la propria professionalità e, soprattutto, per trasmettere ai consumatori una "sostanza" (non solo una "immagine") di serietà e passione per il proprio lavoro.
Impariamo dunque a leggere con attenzione le etichette e a considerare a Denominazione d'Origine Protetta e ad Indicazione Geografica Protetta solo i prodotti che riportano il marchio e/o la sigla comunitari.