Comportamenti passibili di essere considerati illegittimi
Potrebbe essere considerato illegittimo ai sensi dell’art. 517 del codice penale e punibile con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 20.000,00 euro, l’uso di:

- segni, figure, o quant’altro sia tale da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana su prodotti in cui sia chiaramente indicata l’origine e la provenienza estera;
- fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.

Potrebbe essere considerata fallace indicazione in base alla recente legge 20 novembre 2009 n.166 punibile con la multa da euro 10.000,00 a 250.000,00 e la confisca amministrativa del prodotto anche l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza che sia accompagnato da indicazioni:

- precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera
- sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto,
- o senza che sia accompagnato da attestazioni del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.